L’annullamento sanzioni ADM apparecchi da intrattenimento navi trova ulteriore conferma con quattro nuove decisioni del Tribunale di Firenze. I provvedimenti riguardano contestazioni derivate da verifiche su motonavi e traghetti passeggeri allo scalo di Livorno, dove erano stati riscontrati apparecchi di intrattenimento senza vincita in denaro ritenuti irregolari durante la sosta in porto. Le sentenze ribadiscono il quadro giuridico applicabile a bordo delle navi e la centralità di adeguate misure di inibizione quando l’unità si trova in acque nazionali.
Sentenze del Tribunale di Firenze: cosa è stato annullato
Secondo quanto riferito nell’approfondimento pubblicato da AGIMEG, il Tribunale di Firenze ha definito un filone contenzioso annullando, in primo grado, diverse ordinanze-ingiunzione emesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) relative ad apparecchi da intrattenimento installati a bordo. Dopo due decisioni favorevoli di agosto 2026 (sentenze n. 4184 e n. 4231), sono state depositate altre quattro sentenze il 28 settembre 2026 (n. 4421, 4423, 4430 e 4431), che confermano le tesi dell’armatore e del gestore degli apparecchi, assistiti dallo Studio Legale Ripamonti.
Il contenzioso nasce da verifiche ispettive ADM svolte nei porti italiani, in particolare a Livorno, con la contestazione della presenza di apparecchi senza vincita in denaro ritenuti non conformi. Il Tribunale ha ritenuto infondate le sanzioni, affermando che in assenza di prova di utilizzo in acque nazionali, non sussiste l’illecito amministrativo.
Annullamento sanzioni ADM apparecchi da intrattenimento navi: il perno giuridico
Il ragionamento del Giudice ruota intorno all’applicazione dell’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 457/1997, disposizione speciale che esclude la disciplina sanzionatoria dell’articolo 110 TULPS per le attività svolte a bordo di navi passeggeri quando la navigazione avviene oltre le acque territoriali. Ne discende una distinzione sostanziale fra locali a terra e ambienti di bordo: l’eventuale irregolarità di un apparecchio non è permanente, ma dipende dalla posizione della nave.
In questo quadro, è stata ritenuta sufficiente l’adozione di misure materiali di inibizione durante la permanenza in acque nazionali, come lo spegnimento delle macchine e/o l’apposizione di un avviso di fuori servizio. Inoltre, l’onere della prova grava sull’Amministrazione: per sanzionare, occorre dimostrare che gli apparecchi siano stati concretamente utilizzati o messi a disposizione dei clienti mentre la nave si trovava in acque italiane. Nel caso esaminato, tale prova non risultava fornita, non essendo stati effettuati controlli sulle memorie storiche, test di gioco né riscontrato l’utilizzo da parte dei passeggeri.
Articolo 110 TULPS e D.L. 457/1997: la specialità della disciplina a bordo
L’intreccio tra l’articolo 110 TULPS e il D.L. 457/1997 evidenzia un principio di specialità: la normativa marittima, applicabile alla navigazione oltre le acque territoriali, prevale sulla disciplina generale prevista per la terraferma. Da ciò deriva che, durante le soste in porti italiani, non è necessario rimuovere fisicamente gli apparecchi; è sufficiente impedirne l’uso con misure effettive di inattivazione. Tale impostazione è stata più volte riconfermata dalle decisioni citate.
Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro: perché la posizione della nave è decisiva
Gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro rientrano in un’area regolatoria particolare quando sono installati a bordo. La loro conformità varia in funzione della posizione dell’unità:
- Oltre le acque territoriali: si applica la disciplina speciale che esclude l’art. 110 TULPS.
- All’interno delle acque nazionali: gli apparecchi devono essere inibiti con misure concrete (spegnimento, non operatività), poiché non è ragionevole smontarli a ogni ingresso in porto.
Il Tribunale di Firenze ha valorizzato questo criterio mobile, ribadendo che senza riscontro oggettivo di utilizzo in acque italiane non vi è illecito.
Implicazioni operative per armatori e gestori di apparecchi
Le sentenze offrono indicazioni pratiche su come impostare la compliance di bordo in relazione agli apparecchi di intrattenimento senza vincita in denaro:
- Pianificare misure di inibizione durante la permanenza in acque nazionali (spegnimento, disattivazione funzionale, non accessibilità).
- Chiarezza delle procedure: definire responsabilità a bordo per l’attivazione/disattivazione al variare della posizione della nave.
- Formazione del personale: assicurare che il team di bordo sappia quando e come inibire gli apparecchi.
- Verifiche interne: controlli documentali e operativi sulla reale inibizione in acque nazionali possono agevolare la gestione di eventuali contestazioni.
In sintesi, le misure devono essere effettive e verificabili. Come sottolineato in sede legale, in assenza di prova dell’utilizzo in acque italiane, la sanzione non regge; ciò non esime però dall’adottare una gestione rigorosa e coerente con il quadro normativo.
Impatto per l’ecosistema iGaming e per chi lavora con la compliance
Il caso è focalizzato su apparecchi senza vincita in denaro a bordo delle navi, ma offre una lezione utile a tutto l’ecosistema del gioco: regole e responsabilità cambiano in base al contesto operativo. Per operatori, provider e stakeholder del settore, la mappatura delle normative speciali e dei confini giurisdizionali è parte integrante della gestione del rischio.
Per seguire aggiornamenti e analisi su regolazione, mercato e tecnologia del gioco online, consulta il blog di Games Network e scopri chi è Games Network. Secondo l’avv. Marco Ripamonti, le decisioni consolidano un orientamento favorevole ad armatori e gestori: un ulteriore segnale dell’importanza di processi interni chiari e tracciabili.
Domande frequenti operative
- Serve rimuovere fisicamente gli apparecchi in porto? Le sentenze richiamano la ragionevolezza di misure di inibizione (es. spegnimento) invece della rimozione.
- Chi deve provare l’uso in acque nazionali? L’onere è in capo all’Amministrazione: senza prove concrete di utilizzo, l’illecito non è dimostrato.
- Che ruolo hanno i controlli tecnici? Nel caso esaminato non erano stati svolti test di gioco o verifiche sulle memorie storiche; l’assenza di tali riscontri ha inciso sull’annullamento delle sanzioni.
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